Descrizione
L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di aprile,IL S I N D A C OVisti:· il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;· il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;· il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;· il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;. il D.P.C.M. in data 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;. il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;Richiamata, da ultimo, l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 32 del 12.4.2020 avente ad oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.Rilevato:- che si è registrato negli ultimi giorni un caso accertato di COVID-19 nell’ambito del nostro territorio e che tale episodio è da intendersi quale emergenza di sanità pubblica di estrema rilevanza;Considerato:- che, nonostante la misura di prevenzione di carattere generale a permanere nella propria abitazione evitando spostamenti non motivati, sia utile adottare ulteriori specifiche misure restrittive di sicurezza anti-contagio, in relazione alla situazione di aggravamento del rischio;Ritenuto:- che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, occorra adottare, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievonazionale e regionale, al fine di obbligare la cittadinanza ad indossare la mascherina in caso di presenza in esercizi commerciali o altri luoghi aperti al pubblico, al fine di escludere condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati per contrastare l’emergenza epidemiologica e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all’evoluzione della situazioneepidemiologica del virus;Visto:- l’art. 50, comma 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 3 del Decreto-legge n.19/2020;ORDINAChe con decorrenza 14 aprile 2020 e sino a nuova ordinanza di revoca, e comunque per tutta la durata dell’emergenza, ogni qualvolta ci si trovi in esercizi commerciali o altri luoghi aperti al pubblico siano adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stessi e gli altri dal contagio, indossando obbligatoriamente la mascherina o comunque qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani ovvero all’ uso di guanti usa e getta.DISPONEla trasmissione della presente ordinanza:1) alla Polizia Municipale e alla locale Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali, competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull’osservanza del presente atto;2) al Signor Prefetto della Provincia di Salerno;3) A tutti i titolari di esercizi commercialiAVVERTE- che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00;- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale , nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.