Delega funzioni di Segretario della Commissione Elettorale Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che
l'art. 14, comma 2, del DPR 30/03/1967 n. 223, come modificato dall'art. 26, comma 5, lett. a) della Legge del 24 novembre 2000, n. 340, prevede che le funzioni di Segretario della Commissione Elettorale Comunale sono esercitate dal Segretario Comunale o da un funzionario da lui delegato;
Ritenuto
opportuno procedere alla delega delle funzioni di segretario della Commissione Elettorale Comunale ad un dipendente comunale che abbia le competenze e la professionalità necessarie allo svolgimento di detto compito, in relazione alla possibile assenza o impedimento del segretario comunale;
Visto
- la  deliberazione  del  C.C.  n.  25  del  18  giugno  2022  con  la  quale  è  stata  nominata  la Commissione  Elettorale Comunale;
- il  D.P.R.        n.223/1967,        come       modificato        dalla        L.        n.340/2000; il  Testo  unico  degli  enti  locali  di  cui  al  D.  Lgs.  267/2000  e  successive  modifiche  e integrazioni;
DELEGA
1- in caso di propria assenza o impedimento, le funzioni di Segretario della Commissione Elettorale Comunale di Sanza (SA), ai sensi dell'art.  14,  comma 2, del D.P.R.  n.223/1967,  al  dott. Giancono Di Zeo, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso questo Ente, Responsabile dell'Area Amministrativa, SUAP e Tributi, alla quale afferiscono i servizi elettorali, in possesso delle competenze e della professionalità necessarie allo svolgimento di detto compito.
INVIA
copia della presente ai dipendenti sopra indicati e al Sindaco.
DISPONE
che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.
Sanza (SA), 19 febbraio 2026
Il Segretario Comunale
dott.ssa Barbara Mangiapane